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Savoca: la relazione del sindaco non è un atto amministrativo. Lettera in redazione 

 

Dal sindaco di Savoca, dott. Antonio Bartolotta riceviamo:

“In riferimento all’articolo pubblicato su un locale sito, in base al quale il Consiglio Comunale di Savoca avrebbe, nella seduta del 2 settembre 2020, adottato atti di natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni, si ritiene opportuno chiarire e precisare quanto segue.

Per le elezioni comunali, trova applicazione l’articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”. Sotto tale profilo, tenuto conto che lo scrivente Sindaco non è ricandidato e tale scelta era stata, peraltro, ufficializzata, anche a mezzo stampa, già nello scorso mese di giugno ed anche ammesso che gli atti adottati siano stati valutati dal redattore dell’articolo sopra richiamato quale attività di propaganda, corre l’obbligo di precisare che il Consiglio Comunale si è tenuto in data 2 settembre 2020 e quindi in data ben antecedente il divieto dei 30 giorni precedenti l’inizio della campagna elettorale di cui alla L. n.81/1993.

Con riguardo a quanto riferito in ordine ai limiti di cui all’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia va chiarito che:

  • la relazione del Sindaco non è un atto amministrativo e non prevede alcuna adozione e/o votazione, ma attiene ad un preciso adempimento di legge previsto dall’art. 17 comma 1 della L.R. n.7/92, come modificato dall’art.127, comma 22 della L.R. n.17/2004, che testualmente dispone “ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti”; essendo, pertanto, un adempimento previsto dalla legge risulta non sussumibile nella fattispecie della comunicazione politica (vietata) di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000”;
  • la individuazione di uno spazio interno al Palazzo Municipale, attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione, da dedicare a tutti gli ex amministratori, nonché di una targa in ricordo di due dipendenti comunali scomparsi prematuramente, è un mero atto di indirizzo che come tale non produce effetti, ma necessita di ulteriori atti di attuazione;
  • la consegna delle pergamene ai dipendenti comunali collocati in quiescenza, prassi peraltro consolidata da decenni, è consistita in una mera attività materiale non oggetto di proposta, né di conseguente deliberazione.

In ogni caso, lo scrivente non è soggetto ricandidato e si è limitato ad effettuare un riconoscimento, al termine del proprio mandato elettorale, ai dipendenti collocati in quiescenza durante tale arco di tempo e ad accomiatarsi dalla cittadinanza che lo ha democraticamente eletto, per cui non si comprende quale fondamento possa trovare la presunta violazione della par condicio nell’attuale campagna elettorale, così come non si comprende la riferita “stoccata agli avversari”, atteso che i lavori consiliari si sono tenuti in data antecedente il primo giorno utile per la presentazione delle liste e conseguentemente per l’individuazione dei candidati a Sindaco e consigliere nelle consultazioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020”.  

 

                                                                                                            Il Sindaco

F.to Antonino Bartolotta

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