Pubblicato sulla G.U n. 86 del 12 aprile 2013, il regolamento ministeriale che dal 27 aprile modifica il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per la prima casa.
E’ stato infatti riattivato il Fondo nato per sostenere coloro che si trovano in particolari difficoltà economiche e non sono in grado a far fronte alla rata di mutuo.
Le novità riguardano i criteri di accesso al Fondo secondo i quali è consentita la sospensione del pagamento del mutuo per la prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo di 18
mesi. Per essere ammessi alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo devono sussistere almeno uno dei seguenti eventi riferiti al beneficiario:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita’ civile non inferiore all’80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari. L’accesso alle agevolazioni, inoltre, si ricorda essere subordinato al possesso di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro e per finanziamenti non eccedenti i 250 mila euro.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo’ essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purche’ tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Per ulteriori informazioni si rimanda allo stesso regolamento