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Antenna telefonia mobile a Scifì (Forza d’Agrò): il Tar di Catania dà ragione a Wind Tre

Con la sentenza 397, del 22 maggio, il Tar di Catania riunito in videoconferenza, accoglie il ricorso di Wind Tre S.p.A. contro il comune di Forza d’Agrò che aveva, con ordinanza n.1 prot. 98 del 8 gennaio 2020, del Responsabile dell’Area Tecnica ordinato, entro in termine di 90 giorni, la demolizione di un’antenna per la telefonia mobile installata su un fabbricato di via Risorgimento, nella frazione di Scifì.

Il colosso delle telecomunicazioni ha installato l’antenna con la formula del silenzio-assenso. Infatti, il 25 gennaio del 2019, ha presentato a mezzo PEC, presso il Comune e presso l’ARPA, Dipartimento Provinciale di Messina, un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del CCE, per l’installazione di un impianto per telecomunicazioni. Trascorsi novanta giorni senza che fosse adottato nelle more un provvedimento di diniego ex art. 87 co. 9 CCE, conseguita l’autorizzazione sismica, la Wind Tre tramette in data 29 maggio 2019 la comunicazione di inizio dei lavori, che vengono ultimati.

Da qui il ricorso al Tar del comune di Forza d’Agrò che incentra la difesa su come l’antenna fosse abusiva in quanto sprovvista di autorizzazione ed in contrasto con il regolamento comunale, che stabilisce il “divieto di installazione di antenne di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione all’interno del centro urbano della Frazione Scifi del Comune di Forza d’Agrò” al fine di preservare l’incolumità della salute pubblica.

Inoltre, la documentazione presentata dalla Società di telefonia sarebbe stata incompleta, per cui il termine dei 90 giorni non sarebbe mai maturato.

Secondo i Giudice del Tar di Catania hanno accolto le ragioni di Wind Tre rammentato che l’effetto del silenzio assenso consegue dalla presentazione di una domanda secondo lo schema predisposto ex lege, cui parte ricorrente non si è sottratta, di guisa che il Comune, al più, avrebbe potuto esercitare il potere di integrazione previsto espressamente al comma 5 del medesimo art. 87, ai sensi del quale “il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale”.

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