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SPORT/CALCIO, GRAZIATO L’ALLENATORE DELLA ROBUR

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Real Gabbiano/Furci del 30.1.2010 ore 14.30 Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per assenza dell’arbitro designato e che sarà recuperata domenica 14.2.2010 ore 15.00

A.S.D. Castel Taormina (Me) – avverso squalifica calciatore Siligato Giorgio per sei gare e Vella Francesco per tre gare. Gara 2^ Categoria /F: Robur – Castel Taormina del 23 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 288 LND del 28 Gennaio 2010 Procedimento 192/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche inflitte ai propri calciatori sostenendo che si tratterebbe di scambio di persona per entrambi i tesserati giustificando tali assunti con mezzi di prova non ammessi dal regolamento vigente. La Commissione Disciplinare , letti gli atti di gara osserva: quanto rassegnato nelle difese articolate dalla società appellante non coincide con quanto rassegnato nel referto arbitrale che gode di fede privilegiata, ma questa Decidente determina le sanzioni come da dispositivo P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Siligato Giorgio per cinque gare e Vella Francesco per due gare. Senza addebito della relativa tassa non versata.

A.S.D. Robur (Me) – avverso squalifica allenatore Ruggeri Giovanni fino al 31 Marzo 2010 e squalifica calciatore Di Natale Fabrizio per cinque gare. Gara 2^ Categoria”: Robur – Castel Taormina del 23 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 288LND del 28 Gennaio 2010 Procedimento 202/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche comminate ai propri tesserati ritenendo che il Direttore di gara abbia, almeno nei confronti di Ruggeri effettuato uno scambio di persona, e per quanto riguarda Di Natale lo stesso al termine della gara si fosse recato negli spogliatoi e per tanto non ha potuto mettere in atto i comportamenti censurati. Chiede pertanto, la revoca delle sanzioni e in subordine la riduzione in ragione del reale contegno tenuto dai tesserati. La Commissione Disciplinare territoriale, letti gli atti di gara osserva: il comportamento tenuto sia dal Sig. Ruggeri Giovanni che svolge sia funzioni di allenatore che di capitano della squadra, che per tanto, aggrava la situazione, nonché quello del calciatore Di Natale Fabrizio sono contrari alle disposizioni impartite dalle regole del giuoco; tuttavia questa Commissione ritiene di determinarle come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la sanzione al Sig. Ruggeri Giovanni sino al 28 Febbraio 2010 e la squalifica per tre gare al calciatore Di Natale Fabrizio Senza addebito della tassa reclamo non versata.

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