S.Teresa di Riva – Una Importante ordinanza (la n.66 del 3 agosto) è stata emessa dal sindaco dott. Alberto Morabito (nella foto). Nello specifico riguarda le norme igienico sanitarie e comportamentali e soprattutto la salvaguardia delle aree pubbliche, la tutela dell’incolumità pubblica e gli obblighi di condotta per i proprietari di casa. L’ordinanza è abbastanza lunga, ma val la pena leggerla. “ Il sindaco, vista l’Ordinanza Sindacale n. 164 del 10.08.2004 avente per oggetto “norme igienico sanitarie e comportamentali”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 155 del 28.07.2004 avente per oggetto “obblighi di condotta per i proprietari dei cani”; RITENUTO opportuno emanare un unico provvedimento che nel suo complesso disciplini le norme igienico-sanitarie e comportamentali all’interno del territorio comunale; RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell’igiene del suolo e il decoro dell’ambiente urbano; RAVVISATA l’opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza; VISTO il regolamento Comunale inerente il servizio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; VISTO il D. Lgs. n. 507/93 e succ. modifiche ed integrazioni; VISTO il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15; VISTA la Legge 24 dicembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate norme in materia di Igiene e Sanità, l’Autorità compete è il Sindaco, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e della tutela della pubblica incolumità: ORDINA Relativamente allo smaltimento dei beni durevoli ed ingombranti: art. 1 E’ tassativamente vietato il deposito di materiali durevoli ed ingombranti sulle Vie cittadine. art. 2 Al fine di consentire la regolare esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei beni durevoli (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, scaldabagno, condizionatori e similari), dei rifiuti ingombranti (mobili, poltrone, divani, sedie, materassi e similari) e delle apparecchiature elettroniche fuori uso (televisori, computers, monitor e similari), è fatto obbligo a chiunque intenda disfarsi di tali rifiuti, di depositare gli stessi accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sparsi su tutto il territorio comunale, senza intralciare la circolazione stradale, la viabilità pedonale, evitando di accatastarli in modo tale da creare pericoli alla pubblica incolumità. art. 3 E’ fatto obbligo di depositare i predetti rifiuti solo ed esclusivamente dalle ore 18,00 di tutti i Mercoledì del mese alle ore 08,00 del mattino successivo poichè la raccolta di tali rifiuti, da parte dell’ATO – ME4, avverrà ogni Giovedì. art. 4 E’ fatto divieto assoluto di depositare i predetti rifiuti in luoghi, giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dall’art. 2 e dall’art. 3. art. 5 I detentori di rifiuti ingombranti e beni durevoli potranno richiedere il servizio a domicilio telefonando al numero verde 800255201 dell’ATO – ME4 per concordare l’intervento senza alcun costo aggiuntivo per l’utente; in tal caso la Ditta preleverà i rifiuti, per un massimo di due pezzi, al piano stradale in cui è ubicato il domicilio del richiedente. Relativamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: art. 6 E’ vietato il deposito di buste di spazzatura nei cestino porta carta, posti lungo le Vie cittadine. art. 7 I rifiuti solidi urbani devono essere depositati all’interno dei cassonetti esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 04,00. art. 8 E’ vietato depositare all’interno dei cassonetti imballaggi quali cartone, cassette di legno o plastica, calcinacci, materiale ferroso, elettrodomestici, materiali legnosi quali rami di albero ed arbusti nonché erbacce. art. 9 Il cartone dovrà essere imballato e ben legato in modo da ridurre il suo volume, così come i film di polietilene, e depositati ai piedi dei cassonetti. art. 10 I cittadini sono invitati a servirsi dei cassonetti per la raccolta differenziata della plastica, del vetro e della carta per il relativo smaltimento. art. 11 E’ vietato ai proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico (strade-piazze-marciapiedi-ecc..) di consentire la crescita di piante, alberi, fiori e siepi oltre la linea di confine privato al fine di evitarne la caduta sul suolo pubblico con conseguente sporcizia ai danni della cittadinanza; detti proprietari saranno obbligati, periodicamente ed all’occorrenza, a provvedere, a loro cura e spese, alla relativa potatura. art. 12 E’ vietato gettare qualsiasi genere di rifiuto sul solo pubblico. art. 13 Gli ambulanti regolarmente autorizzati sono invitati a non lasciare alcun genere di rifiuto sul suolo pubblico prodotto dalla vendita della loro merce ma a servirsi degli appositi cassonetti secondo quanto previsto negli articoli precedenti. art. 14 Dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, è fatto divieto a tutti i rivenditori di bevande (bar, ristoranti, chioschi, lidi, ecc..) di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un uso improprio dello smaltimento dei medesimi contenitori. Relativamente alla pubblicità: art. 15 E’ vietata l’affissione di manifesti, adesivi, locandine, cartelloni pubblicitari, necrologie, ecc.., sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sulle cassette dei contatori e del civico acquedotto, sui cestini getta carta, sui pali della pubblica illuminazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone sulla pubblicità; il servizio di affissione sarà effettuato a cura del Personale impiegato presso questo Ente, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio competente e pagamento del relativo canone. art. 16 E’ vietato ogni genere di volantinaggio con esclusione di quello effettuato al domicilio dei consumatori con deposito dei volantini nelle cassette postali. Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani: art. 17 E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico: 1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l’eventuale raccolta delle deiezioni canine, tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza; 2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura; 3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. 4. il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell’attrezzatura suddetta. art. 18 E’ fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico: 1. di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50; 2. di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009 recante all’oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, che si intende integralmente richiamata; 3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini. art. 19 SANZIONI Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione agli articoli della presente ordinanza comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: Per la violazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, in riferimento al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, punita dall’art. 50, comma 1 con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00. Per la violazione di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, in riferimento al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, punita dall’art. 50, comma 1 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00. Per la violazione di cui all’art. 11, in riferimento al D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), punito dall’art. 29 con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00. Per la violazione di cui all’art. 12, in riferimento al D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), punito dall’art. 15, comma 1, lett. f), e 3 con la sanzione amministrativa da € 23,00 a € 92,00. Per la violazione di cui all’art. 14, in riferimento al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, punita dall’art. 50, comma 1 con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00. Per la violazione di cui agli artt. 15 e 16, in violazione all’art. 17 del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni in riferimento al D. Lgs. n. 507/93, punita dall’art. 24, con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00. Per la violazione di cui all’art. 17, comma 1, in riferimento alla Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, punita dall’art. 17, commi 1 e 4 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00. Per la violazione di cui all’art. 17, commi 2 e 3, in riferimento alla Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, punita dall’art. 17, commi 1, 2 e 4 con la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 309,00. Per la violazione di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 3, in riferimento alla Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, punita dall’art. 26, commi 1 con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 258,00. art. 20 Contestazione delle Violazioni Modalità di Pagamento Gli Organi preposti al controllo per l’osservanza del presente provvedimento, procederanno alla contestazione delle violazioni con successivo e separato provvedimento. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, ad esclusione degli articoli in violazione alle norme del Codice della Strada, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La somma dovrà essere versata sul c.c.p. n. 14077986 intestato a Comune di S. Teresa di Riva ed avente come casuale “sanzione amministrativa irrogata per violazioni dei Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali”. Eventuali scritti difensivi, o richieste di audizioni, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione e/o notificazione, al Sig. Sindaco del Comune di S. Teresa di Riva competente a ricevere il rapporto. L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Comando di Polizia che ha proceduto alla contestazione della violazione. DISPONE La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. La stessa è altresì pubblicizzata, con l’inserimento nel sito internet del Comune e la distribuzione di copie in forma riassuntiva al pubblico. L’invio del presente provvedimento: Agli Organi di Stampa ed alle Radio e Televisioni Locali per la massima divulgazione; Al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico per quanto di loro competenza; Alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Dalla Residenza Municipale lì 03.08.2009 Il Sindaco (Dott. Alberto Morabito)
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