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SPORT CALCIO, DECIMATA LA SQUADRA DEL LIMINA

Ecco la decisone del Giudice Sportivo, diramata a seguito dell’incontro di calcio Itala Limina (campionato di Prima categoria) sospesa a seguito di una collettiva scazzottata in campo:

Gara del 1/ 2/2009 SPORTIVO CULTURALE ITALA – LIMINA 2-1; Sospesa al 30′ del s.t.; Reclamo Limina. Con reclamo ritualmente proposto la Società Limina chiede che venga deliberata l’assegnazione della perdita della gara in epigrafe alla Società Sportivo Culturale Itala attribuendone a quest’ultima la responsabilità della sospensione definitiva ed allegando certificati medici attestanti le lesioni subite da propri calciatori; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l’altro, si rileva che: Al 30′ del s.t., a gioco in svolgimento, i calciatori Filosa Gianmarco (Limina) e D’Angelo Giuseppe (S.C. Itala) si colpivano con pugni causandosi varie escoriazioni; anche Parisi Davide (S.C. Itala), sopraggiungendo, colpiva con un fortissimo pugno al volto il suddetto Filosa; a tal punto diversi calciatori di entrambe le Società venivano alle mani, colpendosi con calci e pugni; tra tutti il direttore di gara individuava i calciatori Ardizzone Pietro e Molonia Santi (S.C. Itala) e Crementi Thomas, Cutroneo Christian e Ciatto Giuseppe (Limina); a questi si aggiungevano Libro Roberto (S.C. Itala) che spintonava un avversario e Pistone Agatino (Limina) che assumeva grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro; Il direttore di gara, a tal punto, assunti i provvedimenti disciplinari a carico di tutti i predetti calciatori, sospendeva definitivamente la gara stante il mancato raggiungimento, da parte di entrambe le Società del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Condivisa la suddetta decisione; Sancita la responsabilità di entrambe le Società, S.C. Itala e Limina, in relazione al comportamento dei propri calciatori; Visto l’art. 17, punti 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Limina, addebitando alla stessa la tassa reclamo non versata; Di infliggere alla Società Sportivo Culturale Itala la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00; Di infliggere alla Società Limina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00.

SSD Limina Calcio – Avverso squalifica calciatore Mortelliti Raimondo per 6 gare – Campionato Prima Categoria girone D gara Limina – Ghibellina del 25 gennaio 2009 – C.U. 214 LND del 29 gennaio 2009 Procedimento 151/A Al 48° del secondo tempo in seguito ad espulsione, per doppia ammonizione, il calciatore Mortelletti Raimondo assumeva un contegno irriguardoso nei confronti del Direttore di gara. La Società Limina calcio propone appello contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: La condotta posta in essere dal Mortelletti Raimondo è senz’altro deprecabile e censurabile e contraria a qualsiasi norma regolamentare e comportamentale ed è meritevole di un’adeguata sanzione. Esaminando attentamente l’episodio censurato va tenuto conto però che dal referto del direttore di gara non si evince chiaramente se il gesto compiuto era portato a compiere un gesto violento, limitandosi solo ad un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, circostanza che induce questo organo decidente a quantificare la dovuta sanzione come in dispositivo.. P.Q.M. DELIBERA Di determinare a quattro le giornate di squalifica per il calciatore Mortelliti Raimondo. Senza addebito della relativa tassa reclamo.

SSD Limina (ME) – Avverso squalifica calciatori Filosa GianMarco per quattro gare, Crementi Thomas, Ciatto Giuseppe e Cutroneo Christian per tre gare – Campionato prima Categoria girone D gara Sportivo Culturale Itala – Limina del 01 Febbraio 2009- C.U. N.221 LND del 05 febbraio 2009 Procedimento 172/A – L’appellante chiede riduzione delle squalifiche indicate in oggetto, ritenendole eccessive. Sostiene infatti, qui in sintesi, che i calciatori interessati erano intenti a difendere e soccorrere i compagni e non già ad offendere. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Il direttore di gara sostiene infatti essersi trattato di una furibonda lite di calci e pugni che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le Società. Le sanzioni appaiono adeguate alla condotto singolarmente attribuita a ciascuno dei calciatori interessati. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello coma sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00

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