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martedì, Febbraio 17, 2026
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L’appalto per la riqualificazione del campo di calcio di S.Teresa è finito sui tavoli dell’autorità anticorruzione? Interrogazione della minoranza 

 

S.Teresa di Riva – Il gruppo di minoranza “Insieme per cambiare” ha rivolto una interrogazione al sindaco sull’appalto del campo di calcio e di tennis; appalto che sembra sia finito sui tavoli del’Autorità nazionale anticorruzione. Eccola:

“che questo gruppo consiliare proponeva in data 5 giugno 2018 e 31 agosto 2018 rispettive interrogazioni circa l’adesione del Comune di S.Teresa di Riva alla Centrale Unica di Committenza istituita dal   Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l., chiedendo, fra l’altro, quali fossero i criteri utilizzati dall’amministrazione comunale e dai funzionari per stabilire a quale delle due Centrali di Committenza (l’altra CUC è la Tirreno EcoSviluppo 2000) per demandare l’espletamento delle singole procedure di gara;

che a tale domanda, relativa ai criteri utilizzati, ancora fino ad oggi non è stata data alcuna risposta;

che, “l’unica procedura di gara”, per quanto a conoscenza di questo gruppo consiliare, conferita alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. riguarda la Riqualificazione del Campo di Calcio e Tennis di S.Teresa di Riva;

che, solo da organi di stampa, si apprende:

Che l’appalto per la Riqualificazione del Campo di Calcio e Tennis di S.Teresa di Riva sarebbe “finito” all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Che la Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. avrebbe firmato la proposta di aggiudicazione del detto appalto alla Consital di Bologna, che avrebbe partecipato alla gara assieme ad una associazione temporanea di imprese costituita tra la Cooperativa Sociale Archimede con sede in S.Alessio Siculo e la Società Off Side di Messina;

Che non si conoscono i dettagli dell’aggiudicazione (ribasso, offerta tecnica e tempi di esecuzione);

Che altra società partecipante era una società di S.Teresa di Riva, la Effe Costruzioni srl, che sarebbe stata esclusa per la mancanza di un documento che la commissione gara non ha ritenuto che potesse essere integrato neanche con il soccorso istruttorio;

Che la Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. ha completato il proprio lavoro trasmettendo tutto l’incartamento con la proposta di aggiudicazione al Comune di S.Teresa di Riva;

Che la soc. Effe Costruzioni srl avrebbe presentato un parere legale sostenendo che l’assenza del detto documento non potesse comunque pregiudicare la propria ammissione alla gara;

Che il Dirigente dell’Ufficio tecnico, nonché responsabile unico del procedimento, geom. Francesco Pagano, avrebbe deciso di chiedere un parere di precontenzioso all’ANAC, al fine di risolvere la controversia;

Che lo stesso geom. Pagano attenderebbe il responso dell’ANAC prima di firmare l’aggiudicazione definitiva al gruppo Consital;

ed altresì:

che i tempi per la Riqualificazione del Campo di Calcio e Tennis di S.Teresa di Riva, si stanno notevolmente allungando, senza che vi sia stata da parte dell’Amministrazione comunale una chiara delucidazione sul punto, con la dovuta trasparenza, rendendo edotti i cittadini e gli sportivi santateresini di quanto stia accadendo;

che risulta singolare il fatto che il Direttore d’Area geom. Pagano, a fronte della sottoscrizione, da parte della Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l., della proposta di aggiudicazione del detto appalto alla Consital di Bologna, abbia ritenuto di richiedere un parere all’ANAC invece di procedere all’aggiudicazione della gara;

che ogni tutela della ditta esclusa ben avrebbe potuto essere effettuata con una procedura giudiziaria che avrebbe certamente garantito ogni proprio eventuale diritto;

che, infatti, il nostro ordinamento giuridico vigente riconosce senza alcun dubbio, tra i diritti fondamentali, quello della difesa e, pertanto, i concorrenti che ritengono essere stati lesi possono proporre azione dinnanzi la competente autorità giudiziaria;

Ciò premesso,

INTERROGA

il Sindaco per sapere:

se risulta al vero quanto sopra esposto, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, e cioè:

se l’appalto per la Riqualificazione del Campo di Calcio e Tennis di S.Teresa di Riva sarebbe “finito” all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

se la Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. abbia o meno firmato la proposta di aggiudicazione del detto appalto alla Consital di Bologna, che avrebbe partecipato alla gara assieme ad una associazione temporanea di imprese costituita tra la Cooperativa Sociale Archimede con sede in S.Alessio Siculo e la Società Off Side di Messina;

se non si conoscono i dettagli dell’aggiudicazione (ribasso, offerta tecnica e tempi di esecuzione);

se altra società partecipante era una società di S.Teresa di Riva, la Effe Costruzioni srl, che sarebbe stata esclusa per la mancanza di un documento che la commissione gara non ha ritenuto che potesse essere integrato neanche con il soccorso istruttorio;

se la Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. ha completato il proprio lavoro trasmettendo tutto l’incartamento con la proposta di aggiudicazione al Comune di S.Teresa di Riva;

se la soc. Effe Costruzioni srl ha presentato un parere legale sostenendo che l’assenza del detto documento non potesse comunque pregiudicare la propria ammissione alla gara;

se il Dirigente dell’Ufficio tecnico, nonché responsabile unico del procedimento, geom. Francesco Pagano, avrebbe deciso di chiedere un parere di precontenzioso all’ANAC, al fine di risolvere la controversia;

se lo stesso geom. Pagano stia attendendo il responso dell’ANAC prima di firmare l’aggiudicazione definitiva al gruppo Consital;

se l’amministrazione comunale è a conoscenza di tale attività del geom. Pagano e se ha preso posizione sul comportamento del Direttore d’area che non ha ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva del detto appalto;

se la Società esclusa e/o la società aggiudicataria in via provvisoria abbiano adito l’autorità giudiziaria per la tutela dei rispettivi diritti. Per tale interrogazione è richiesta risposta scritta”.

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