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domenica, Giugno 8, 2025
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Roccalumera, La Tasi resta un rebus

Gli avvisi comunali e i comunicati stampa non sanano probabilmente la dimenticanza nella delibera di approvazione delle aliquote tasi dell’amministrazione comunale di Roccalumera di chiedere ai proprietari di pertinenza (C/2, C/6, C/7) la nuova imposta sui fabbricati.

La tasi introdotta per la prima volta nel 2014, chiama alla cassa i contribuenti entro il prossimo 16 ottobre. A stabilire la tipologia di immobili, le detrazioni e le aliquote sono i consigli comunali che hanno l’obbligo di approvare in primis il regolamento e poi di deliberare in merito alle aliquote.

Per la tasi sono state previste specifiche limitazioni:

l’aliquota massima è pari al 2,5 per mille;

con l’ulteriore vincolo che la somma delle aliquote Tasi e Imu non può superare il massimo previsto per Imu (quindi, 6 per mille per abitazioni principali e 10,6 per gli altri immobili),

per il 2014 è consentito al Comune di innalzare tali limiti dello 0,8 per mille: quindi portandoli al 3,3 per mille e 11,4 per mille rispettivamente per abitazione principale e altri fabbricati.

Ogni comune in funzione delle aliquote Imu applicate ha, però, la libertà di individuare gli immobili soggette a tassazione e a fissarne le aliquote e le detrazioni.

A Furci Siculo la Tasi è stata azzerata, invece a S. Teresa di Riva la nuova imposta colpisce le abitazioni principali e le pertinenze (previste detrazioni sulla prima casa) a Savoca soggetto del tributo sono tutti i possessori di immobili ricadenti nel comune, a Roccalumera invece leggendo la delibera si applicarebbe solo alle abitazioni principali.

L’atto votato dalla maggioranza del consiglio roccalumerese non fa mai riferimento alle pertinenze. L’eventuale errore di non indicare le pertinenze non può essere sanato con comunicati stampa o con avvisi comunali, che ai fini del contezioso tributario non hanno nessuna rilevanza. Nessun trasgressore può essere punito per un reato non previsto dalla legge.

Pertanto, i proprietari di pertinenze a Roccalumera non possono essere sanzionati, in caso di accertamento, qualora non versano il tributo, se la delibera comunale del 17 luglio 2014, non fa nessun riferimento alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Tanti professionisti per determinare la Tasi dei propri assistiti fanno riferimento alle delibere pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze e non ai comunicati stampa o agli avvisi pubblici. 

Si ricorda che la Tasi grava su tutti gli immobili (a esclusione dei terreni agricoli) e ogni comune è libero di scegliere le fattispecie sui cui applicarla naturalmente con i limiti indicati in precedenza. I soggetti passivi a differenza dell’Imu sono pure i detentori dell’immobile (come ad esempio gli inquilini e i comodatari). Le eventuali detrazioni previste dai comuni si applicano solo alle abitazioni principali e non possono essere sfruttate in caso di eccedenza per le pertinenze. Dunque, tante le differenze rispetto all’Imu.

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