Furci Siculo – 44 richieste di condanna e otto assoluzioni nel processo contro i furbetti del cartellino al comune di Furci. Le richieste vanno da due anni di reclusione e 1.200 euro di multa a sei mesi e 800 euro di multa. Otto possibili assoluzioni perché il fatto non sussiste (Bembale, Spadaro O., Crisafulli, Spadaro D., Caminiti, Garufi, Gugliotta e Mauromicali). Alla prossima il dibattito.
Ecco alcuni passaggi importanti della requisitoria:
“Il procedimento, come esposto dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato prende avvio dalla denunzia querela sporta dal Sindaco il quale unitamente ad un assessore si presentavano presso il Commissariato di P.S. di Taormina.
Sulla scorta delle dichiarazioni veniva disposto con decreto datato giugno 2015 l’esecuzione di operazioni di sorveglianza video mediante l’apposizione di sei telecamere in corrispondenza dei locali del Comune di Furci Siculo ospitanti la strumentazione volta a consentire la registrazione degli ingressi e delle uscite.Precisava che le telecamere monitoravano l’ingresso principale e i 2 ingressi laterali del plesso comunale.
Venivano uindi acquisiti presso i competenti uffici anagrafici le copie dei cartellini individuali i dipendenti del Comune di Furci Siculo riportanti le rispettive effigifotografiche, che venivano confrontate con le immagini estrapolate dalle videoriprese.Ai fini della corretta associazione fra immagine e nominativo dei dipendenti ci si avvaleva della collaborazione dell’assessore.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Nella valutazione del materiale probatorio occorre osservare che in relazione ad alcuni dipendenti pur essendo emerso che per le mansioni che svolgevano potevano allontanarsi dalla sede principale per esigenze di servizio. Diversamente gli altri dipendenti, odierni imputati, che hanno asserito di essersi allontanati per motivi di servizio, non hanno beggiato affatto né tantomeno hanno digitato il codice corrispondente all’uscita per ragioni di servizio, né hanno prodotto documentazione attestante l’uscita per servizio.
Si premette in linea generale che si potrà per venirsi ad un giudizio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio allorquando un dipendente sia stato visto tracciare il proprio badge in entrata e poi sia stato visto dagli operanti allontanarsi e fare rientro solo più tardi, senza far risultare, attraverso apposita beggiatura, la propria assenza, sia pure temporanea.
IN DIRITTO
Le condotte contestate, così come descritte nei capi d’imputazione, integrano la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 640 c.p. in quanto, il dipendente pubblico, mediante artifizi e raggiri consistenti nella falsa attestazione della propria presenza presso il luogo di lavoro, reca un danno all’ente di appartenenza dato dalla percezione di quella parte di retribuzione corrisposta per i tempi di mancato svolgimento dell’attività lavorative. Nell’ipotesi in cui la condotta venga posta in essere da un pubblico dipendente, la fattispecie delittuosa si configura come aggravata ai sensi dell’articolo 640, comma 2, n. l codice penale. in quanto il danno viene arrecato ad un ente pubblico, ossia quello di appartenenza.
CONCLUSIONI
Tutto ciò posto deve essere determinato il trattamento sanzionatorio per ciascuno imputato per il quale può affermarsi la penale responsabilità in ordine ai reati contestati e per l’effetto chiede la condanna”.


