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Stabilizzati i precari a Roccalumera e in altri Comuni, perchè non stabilizzarli anche a S.Teresa? Interrogazione della minoranza

S.Teresa di Riva – Il gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare ha rivolto una interrogazione al sindaco per avviare le procedure per la stabilizzazione dei precari al comune di S. Teresa di Riva così come sta avvenendo al comune di Roccalumera e in tanti altri Comuni del Messinese.

“Visto l’art. 39, c. 1 della legge n. 449/1997 secondo cui “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;

Visto il comma 19 del predetto articolo che così’ dispone: “Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale”;

Valutato l’art. 91 del d.lgs. 267/00 che così recita: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Esaminati gli articoli 88 e 89 del D. Lgs 267/2000 che rimettono all’autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni di personale;

Ritenuto che ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 (art. 6, comma 2), il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

Visto il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 il quale prevede che, in sede di definizione del piano di cui al comma 2, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite dalla legislazione vigente”;

Visto il comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 che così recita: “Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;

Visto il comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 secondo cui: “Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4”;

Esaminato l’art. 20 del d. lgs n. 75/2017 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” che disciplina procedure di reclutamento speciale del personale precario da svolgersi nel triennio 2018/2020, rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20;

Vista la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

Richiamato l’art. 20 del d. lgs n. 75/2017 secondo cui:

“1) Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 -2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31   dicembre   2017,   alle   dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2) Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”;

INTERROGA

il sig. Sindaco per sapere:

se è intenzione di questa amministrazione disporre l’avvio, a partire dal 2018, delle procedure speciali transitorie di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all’articolo 3 della L.R. n. 27/2016 finalizzate alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, del personale precario e rivolte sia ai soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e sia ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Santa Teresa di Riva;

i tempi previsti per l’avvio di tale procedura di stabilizzazione;

se è intenzione di questa amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutti i dipendenti precari;

il crono – programma di stabilizzazione dell’intero personale precario;

qual è la capacità assunzionale dell’Ente per il triennio 2018/2020 per le finalità di attuazione della disciplina di reclutamento anzidetta;

a quanto ammontano i risparmi da cessazione anno precedente relativi rispettivamente agli anni 2015 – 2016 – 2017;

a quanto ammonta l’importo degli spazi assunzionali da cessazione complessivamente utilizzabile nel triennio 2018/2020;

CHIEDE

Per tale interrogazione risposta scritta”.

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