S.Teresa di Riva – Dal IL GRUPPO DI MINORANZA “INSIEME PER CAMBIARE” riceviamo: “Premesso che con determina R.G. n. 1126 del 13/12/2011 veniva indetta procedura ristretta per la concessione a terzi del servizio di gestione delle aree destinate a sosta e parcheggio a pagamento;
Visto il verbale di gara del 5 aprile 2012 con il quale si affidava in concessione il servizio di cui sopra alla ditta “Salvatore Duro”;
Visto il contratto stipulato tra questa amministrazione e la ditta “Salvatore Duro” in data 5 luglio 2012;
Vista la delibera di G.M. n. 137 del 3 giugno 2013 con la quale si disponeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la ditta “Salvatore Duro” il 5 luglio 2012, repertorio 1746, relativo alla “concessione a terzi del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento”, nonché di ogni altro atto pertinente e attinente;
Vista la determina dirigenziale R.G. n. 926 dell’1 settembre 2017 con la quale il direttore dell’area di competenza determinava di procedere alla compensazione nei rapporti di debito / credito tra il Comune e la Ditta “Salvatore Duro”;
Considerata l’interrogazione presentata da questo gruppo consiliare in data 27/09/2017, prot. n. 20803;
Vista la determina dirigenziale R.G. n. 1026 del 02/10/2017 con la quale si annullava in autotutela la determina dirigenziale n. 926 dell’1/09/2017 ;
Atteso che il Direttore d’area di competenza con nota del 30/10/2017, in riscontro all’interrogazione del Gruppo di Minoranza “Insieme per Cambiare”, comunicava che era stato quantificato in €37.521,23 il credito che il Comune di S.Teresa di Riva vantava nei confronti della ditta “Salvatore Duro” e si stabiliva che tali somme dovevano essere versate entro 30 giorni; ciò premesso interroga il sig. Sindaco per sapere:
Il criterio utilizzato per il calcolo delle somme che il Comune vanta nei confronti della ditta “Salvatore Duro”;
Se tali somme siano inclusive sia della penale prevista dal bando di gara per i casi di ritardo nel pagamento, sia di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione del contratto di appalto del 5 luglio 2012 rep. n. 1746 avvenuta per grave inadempimento della ditta “Salvatore Duro”, nonché per operatività della clausola risolutiva espressa;
Il motivo per il quale non si è provveduto ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia delle somme dovute e dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse;
Se le somme dovute sono state effettivamente versate e in caso negativo se è intenzione dell’amministrazione procedere per la tutela dei diritti e degli interessi vantati dall’ente; chiede per tale interrogazione risposta scritta”.
Gruppo di Minoranza “Insieme per Cambiare”
Il Capogruppo
Consigliere Antonio Scarcella


