1. GIUSTIZIA SPORTIVA DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Roberto Vilardo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 08 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni. Procedimento 60/A A.S.D. JONICA F.C. (ME) – Gara campionato Promozione girone C) Jonica F.C./Sporting Taormina del 23/11/2014 – preannuncio reclamo La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 27/11/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a carico del proprio tesserato Loria Marco, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all’articolo 36 comma 2 C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S., P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. JONICA F.C. l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=