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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO

A seguito di segnalazione e consequenziali accertamenti effettuati, si dà atto che la squalifica comminata a carico dell’allenatore Ruggeri Giovanni (Robur) sino a tutto il 31/10/2010, relativamente alla gara S.Alfio/Robur del 10/10/2010 (Seconda Categoria/F), deve invece intendersi quale inibizione a carico del dirigente Fasolo Carmelo (Robur); provvedimento erroneamente pubblicato sul C.U. n°111 del 14/10/2010.

Furci/Antillese del 16.10.2010 ore 15.30 Giocasi Mercoledì 27.10.2010 ore 14.30

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/11/2010 PARLATORE GIUSEPPE (TRAPPITELLO) Per reiterato contegno offensivo nei confronti dell’arbitro; nonché per contegno minaccioso nei confronti di un tesserato avversario, a fine gara

SQUALIFICA PER DUE GARE: MANGIO’ GIUSEPPE (S.ALESSIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA: MIANO SALVATORE (LIMINA) TESTA FRANCESCO (TRAPPITELLO) SCARCI GIOVANNI (ATLETICO ROCCALUMERA)

AMMENDA: Euro 100,00 S.ALESSIO Per avere, persona non identificata, afferrato l’arbitro per il braccio, stringendolo, ed assunto contegno offensivo nei confronti dello stesso, a fine gara.

Gara del 10/10/2010 S.ALFIO CALCIO – ROBUR 2-2;

Reclamo Robur: Con reclamo ritualmente proposto la Società Robur segnala che la Società S.Alfio Calcio non ha impiegato dal 1′ del secondo tempo alcun calciatore nato dall’1/01/1992, disattendendo quindi la normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età" previsti per le gare del campionato di Seconda Categoria; Controdeduce la Società S.Alfio Calcio sostenendo che il calciatore Neglia Francesco, subentrato al 1′ del s.t. a Sciuto Anthony (10/06/1992), è nato il 22/02/1993; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il calciatore Neglia Francesco, n. 17 della Società S.Alfio Calcio, è effettivamente nato il 22/02/1993 anzichè il 22/02/1983 come erroneamente indicato sulla distinta di gara e che quindi la predetta Società ha ottemperato alla normativa prima citata e pubblicata sul C.U. n. 1 del 5/07/2010; Per quanto sopra esposto; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Robur; Di non addebitare alla stessa la tassa reclamo considerato che ad indurre alla proposizione dello stesso è stata l’errata compilazione della distinta di gara da parte della consorella; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Società S.Alfio Calcio l’ammenda di Euro 100 per l’errata compilazione della distinta di gara.

AMMENDA: Euro 100,00 SPORTING TAORMINA Per avere, proprio calciatore non identificato, colpito con una pedata l’autovettura dell’arbitro mentre questi stava per abbandonare l’impianto di giuoco.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/11/2010 CASTORINA MARIO (SPORTING TAORMINA) Per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA FINO AL 15/11/2010 CINGARI ANDREA (SPORTING TAORMINA) Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.

 

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