Il Città di Santa Teresa è già qualificato alla semifinale di Coppa Sicilia. Non si dovrà attendere il ritorno contro il Furci in quanto la società santateresina ha fatto ricorso per la posizione irregolare di un calciatore giallorosso, Giuseppe Vaccaro, squalificato la passata stagione quando era con la maglia del Casalvecchio. In questa edizione di Coppa il calciatore era stato sempre inserito in distinta e quindi non aveva scontato la squalifica. Questa è la spiegazione nel comunicato ufficiale del Comitato Regionale Sicilia.
Un autogol, quello furcese, alla vigilia della gara di ritorno (in programma mercoledì prossimo) che poteva valere la prestigiosa semifinale. Infatti all’andata era finita 3 a 2 per il Santa Teresa ma la qualificazione era ancora apertissima.
Pubblichiamo interamente il comunicato ufficiale di oggi
gara del 11/ 2/2026 CITTA DI SANTA TERESA – CALCIO FURCI
3-2; Ricorso città Santa Teresa
Con ricorso ritualmente proposto la Società Città Santa Teresa ha segnalato la posizione irregolare del calciatore Vaccaro Giuseppe (21/12/1990), tesserato per la Società Calcio Furci, impiegato nella gara in epigrafe nonostante risultasse “squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni in relazione alla gara di Coppa Sicilia 1º Categoria Casalvecchio Siculo -Riviera Nord del 08/01/2025, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.293 del 10/01/2025”.
Non sono pervenute controdeduzioni da parte della società Calcio Furci.
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti si osserva quanto segue:
-il calciatore Vaccaro Giuseppe ha riportato, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, inflitta in relazione a gara di Coppa Sicilia 1º Categoria;
-l’art.21, comma 6, del C.G.S. prevede espressamente che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva”;
-nelle gare di Coppa Sicilia della corrente stagione sportiva, la società Calcio Furci ha inserito il predetto calciatore nella distinta di gara;
-ai sensi dell’art.21, comma 2, del C.G.S. “la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”.
Ne consegue che il calciatore Vaccaro Giuseppe non ha validamente scontata la squalifica irrogata e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe.
Pertanto, visto l’art.10, comma 6, del C.G.S., si delibera:
-di accogliere il ricorso proposto dalla società Città Santa Teresa non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.;
-di infliggere alla società Calcio Furci la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 nonché l’esclusione dal prosieguo della manifestazione;
-di infliggere al calciatore Vaccaro Giuseppe, della società Calcio Furci, un’ulteriore giornata di squalifica;
-di infliggere al dirigente accompagnatore della società Calcio Furci, Pino Salvatore Agostino la sanzione dell’inibizione fino al 05/03/2026.


