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Coronavirus, inizia la fase 2 in Sicilia: Musumeci firma l’ordinanza. Ecco cosa si può fare da domani in poi 

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato la nuova ordinanza che recepisce il decreto del presidente del Consiglio e regolamenta, tra l’altro, le attività economiche e produttive, il trasporto pubblico e la prevenzione sanitaria 

Il provvedimento entra in vigore da domani (lunedì 18 maggio). Di seguito tutte le norme

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esempli?cativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le speci?che disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

 
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE
Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi ?nalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esempli?cativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sani?cazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosuf?cienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere af?date ad uno speci?co “protocollo” con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.

STRUTTURE RICETTIVE
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto speci?camente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

SERVIZI ALLA PERSONA
Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI
Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo speci?co, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le ?ere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con speci?co riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosuf?cienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle speci?che Linee guida allegate. Per quanto attiene alle speci?che disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.

MUSEI, PARCHI ARCHEOLOGICI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sani?cazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e ?eristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sani?cazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

CHIUSURA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i ?orai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA E RINUNCIA AL GIORNO DI CHIUSURA
Per il termine di ef?cacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al ?ne di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esempli?cativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza.

STAGE PROFESSIONALI E TIROCINI FORMATIVI
Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), ?nalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

MOBILITÀ INFRAREGIONALE
Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E MARITTIMO
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente ?no al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell’ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.

CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO
I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di speci?che aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

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