Taormina – Sull’Azienda speciale, l’ex amministratore Giuseppe Manuli ha inviato una circostanziata lettera al sindaco di Taormina. Eccola:
“Al signor Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, al Comando vigili
E, p. c. Corte dei Conti, Ufficio vigilanza Enti Palermo.
Oggetto: partecipate – Azienda speciale.
“la funzione d’indirizzo e controllo spetta al C. d. A. e agli organi del Comune e si espleta attraverso gli atti fondamentali” Questi sono:
– approvazione dei bilanci economici annuali e pluriennali; approvazione del bilancio d’esercizio, verifica dei risultati della gestione, approvazione del piano programma, copertura dei soli costi sociali, se preventivamente determinati.
Mi pregio segnalare alla vostra attenzione, nel caso vi fosse sfuggita, che la liquidazione A.S.M. è in atto da oltre quattro anni. Si rammenta che l’attività dell’azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed “economicità” con l’obbligo del pareggio di bilancio (Tuel art. 114 comma 4 e 5). L’azienda deve rispettare i principi giuridici che regolano l’attività degli enti locali e la coerenza interna.
Si precisa che pur nell’autonomia gestionale, l’azienda speciale deve comunque predisporre il Bilancio di previsione annuale ( preventivo), il pluriennale, il bilancio d’esercizio, avere una contabilità analitica per servizio.
Il sistema contabile necessario è quello economico e patrimoniale attuato con la tecnica della partita doppia, la finalità della gestione è quella dell’equilibrio fra costi e ricavi, tra i costi della produzione occorre comprendere i costi del personale direttamente o indirettamente utilizzato, gli ammortamenti e le svalutazioni..
Si rammenta alle signorie vostre, l’art 25 comma 6 del DL n.1 – 2012 modificando il comma 8, art.114 ha previsto che le aziende speciali devono non solo predisporre, ma anche sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale i seguenti atti:
– piano programma, (art.38 DPR 902/1986); bilancio pluriennale di previsione (art.39 DPR 902/1986); bilancio preventivo economico annuale (art.40 DPR 902/1986) il bilancio consuntivo, (art 42 DPR 902/1986)!
Quanto su per gli obblighi che ne discendono, considerato che il Consiglio Comunale, a quanto è dato sapere, è fermo all’esame del documento Consuntivo del 2011; pare non ci sia traccia degli altri obbligatori documenti, quelli su menzionati, che sono espressamente previsti dalla normativa!
Ne tanto meno si sa se qualcuno, li abbia predisposti e altri ne abbiano sollecitato la presentazione”.
Lì 9 aprile 2016 – Giuseppe Manuli, già amministratore.


