La Nuova Indipendente in prima categoria. Condannate Ghibellina e Piedimonte dal giudice sportivo. Dopo i fatti accaduti nello spareggio di sabato scorso a Mili Marina. Nel comunicato si legge:
F24 GHIBELLINA – PIEDIMONTE ETNEO 1-1; Sospesa al 30′ del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l’altro, si rileva che: Al 30′ del 2° tempo, dopo reciproci atti di violenza tra i calciatori Gazzè Gianluca (F24 Ghibellina) e Zappalà Leonardo (Piedimonte Etneo), si scatenava una rissa che coinvolgeva calciatori e tesserati di entrambe le Società; Tra tutti l’arbitro riconosceva i calciatori Brancati Francesco, Gazzè Gianluca, Cucinotta Emanuele, D’Amore Elio e La Valle Salvatore della Società F24 Ghibellina ed i calciatori Pagano Domenico, Zappalà Leonardo, Myshkin Iaroslav, Panebianco Alessandro, Fieschi Danilo e Monforte Mirko della Società Piedimonte Etneo; Nel contempo, sostenitori della Società Piedimonte Etneo si introducevano all’interno del terreno di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, prendendo parte anche essi alla rissa colpendo con calci e pugni i calciatori avversari; Venute a mancare le necessarie condizioni di sicurezza e considerato che, a seguito dell’espulsione dei suddetti calciatori, per entrambe le Società si sarebbe determinata la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara, l’arbitro decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la suddetta decisione e sancita la responsabilità della Società F24 Ghibellina per quanto attiene al comportamento dei propri calciatori e della Società Piedimonte Etneo per quanto attiene al comportamento dei propri calciatori e sostenitori, questi ultimi peraltro autori, nel corso della gara, di gravi manifestazioni di intemperanza nei confronti di un A.A., ripetutamente attinto da sputi e colpito da una grossa pietra che procurava forte dolore, un ematoma ed una ferita con fuoriuscita di sangue; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l’art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società F24 Ghibellina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 300; Di infliggere alla Società Piedimonte Etneo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 800.