I messi comunali stanno consegnando in questi giorni i questionari sulla Tares. Una lettera che gli obbliga a comunicare i dati catastali per l’applicazione del tributo. Come previsto dal decreto legge n. 201/2011 che ha istituito la nuova tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, naturalmente con un termine di preavviso. Nell’ottica della creazione della nuova banca dati, l’amministrazione comunale santateresina, invia i questionari al fine determinare con esattezza i soggetti passivi del tributo. Dunque, artigiani, imprese, società, privati, dovranno restituire la dichiarazione debitamente compilata, allegando un documento di identità valido, dei locali e delle aree assoggettabili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, entro 60 giorni dalla notifica della lettera. La mancata restituzione del questionario o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. Tanti sono gli artigiani ed in parte anche società che utilizzano la propria abitazione come sede sociale della propria azienda sulla quale già è assoggetta al tributo. E’ caccia agli evasori. I soggetti passivi sono tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. In caso di locazione la Tares è dovuta dall’inquilino, poiché tenuto al pagamento del tributo sono gli occupanti o detentori dell’immobile e solo loro. Su di essi grava pure l’obbligo di presentare la dichiarazione; pertanto il proprietario dell’immobile non ha responsabilità in caso di inadempienze commesse dagli inquilini. Sono previste pure delle esenzioni dal pagamento della tares. Il Ministero delle Finanze ha fornito un modello di regolamento per l’applicazione della nuova imposta sui rifiuti, come strumento di supporto agli enti locali, che possono introdurre integrazioni e modifiche. Le linee guida nazionali fissano i paletti alle indicazioni del Salva Italia (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) che, all‘articolo 14 ha introdotto la nuova imposta in sostituzione di TARSU e TIA dal primo gennaio 2013. In linea generale, la tassa non si paga in relazione a locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Queste caratteristiche devono essere comprovate (indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in documenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità). Ogni Comune può eventualmente integrare le regole sulle esclusioni.