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mercoledì, Luglio 9, 2025
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Terza Categoria, la rissa costa alla Fortitudo Camaro partita persa, 700 euro di multa e dieci tra dirigenti e calciatori squalificati per un anno

COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO DELEGAZIONE FIGC MESSINA

4.1.1. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA gara del 24/11/2013 FORTITUDO CAMARO – AGOSTINIANA CALCIO Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 22 del 27/11/2013; Visto l’articolato supplemento di rapporto con il quale il l’Arbitro ha accompagnato il referto di gara, dal quale è emerso che al 20’ del secondo tempo, in occasione di un fallo di gioco commesso da un difensore della società Camaro ai danni di un calciatore della società ospitata, i protagonisti di tale situazione cominciavano a battibeccare con conseguente intervento dell’arbitro che li riprendeva al fine di cessare il litigio in corso; considerato che immediatamente dopo il gioco non riprendeva a causa di un globale assalto da parte di tutti i componenti della società Fortitudo Camaro nei confronti di tutti coloro che sedevano sulla panchina della società Agostiniana, che venivano ripetutamente aggrediti con calci e pugni; Atteso che in tale frangente il direttore di gara si portava a distanza di sicurezza rispetto agli eventi in corso al fine di non rimanere intrappolato nel parapiglia in corso e anche al fine di individuare in maniera dettagliata gli autori delle violenze nel frattempo originatesi; Rilevato che, in uno con le aggressioni perpetrate da parte dei componenti della società Fortitudo Camaro venivano contestualmente posti in essere ripetuti atti violenti anche da parte di diversi calciatori della medesima società e che, in maniera particolareggiata si distinguevano per la loro condotta aggressiva e violenta i seguenti tesserati della medesima società per le condotte di seguito più specificamente riportate: n.2 Crisafulli Giuseppe – Colpiva con un pugno al volto un avversario a gioco fermo, procurandogli forte dolore e facendolo cadere a terra; n.3 Floresta Carmelo – Spingeva a gioco fermo un avversario facendolo cadere in terra e calpestandolo e scalciandolo con forza; n.4 Mangano Francesco – Dopo avere minacciato più avversari, prendeva parte attiva alla rissa in corso colpendone diversi con calci e pugni all’addome e alla testa, provocando conseguenzialmente molteplici escoriazioni e perdite di sangue; n.5 Bengala Giuseppe – Dopo avere commesso il fallo originatore degli eventi di cui trattasi, si lanciava parimenti nella mischia, aizzando apertamente i compagni di squadra al fine di porre in essere atti di violenza nei confronti degli avversari. Il sig.Bengala, inoltre, dopo aver colpito con un calcio volante un avversario del quale provocava la caduta a terra, continuava a colpirlo con calci sia all’addome che al volto; n.6 Carbonaro Mauro – Dopo avere schiaffeggiato un avversario, spingendolo e bloccandolo verso la recinzione del terreno di gioco, lo colpiva ripetutamente con violente percosse al volto, provocandogli palesi escoriazioni e abbondanti perdite di sangue; n.9 Cocivera Dario – Pur essendo capitano della squadra, manteneva un atteggiamento inizialmente omissivo e, lungi dall’attivarsi al fine di riportare la calma e di contenere l’irrefrenabile impeto violento dei compagni di squadra, si lanciava analogamente nella mischia spingendo e minacciando gli avversari; n.13 Galtieri Mirko – Sferrava contemporaneamente una gragnola di pugni a più avversari, ad uno dei quali provocava forti dolori allo stomaco e ad un altro dolori al volto. Inoltre il sig.Galtieri prendeva a calci un avversario steso al suolo dopo avergli sputato in faccia; n.14 Mangano Giacomo – Individuato dall’arbitro come uno dei principali artefici della rissa, in quanto non solo aizzava i compagni ai fini di avviare una violenta attività nei confronti degli avversari ma si spingeva anche a sollecitare il pubblico presente ad entrare sul terreno di gioco con le medesime finalità. Il sig. Mangano peraltro, oltre a porre in essere delle minacce nei confronti sia della panchina avversaria che dei calciatore della società Agostiniana Calcio, tutti destinatari di potenziali eventi letali e invalidità permanenti, si scagliava su un avversario al quale, dopo avergli provocato forti dolori ed escoriazioni indirizzava numerosi sputi in faccia. Peraltro il sig. Mangano Giacom, afine gara, entrava nello spogliatoio dell’arbitro sbattendo violentemente la porta e , dopo avergli urlato offese particolarmente gravi, lo minacciava di subire adeguate percosse. Non contento di ciò il sig. Mangano stringeva con violenza il braccio dell’arbitro strattonandolo e spingendolo violentemente contro il muro dello spogliatoio che gli provocava un forte dolore alla schiena, urlandogli di restituirgli il documento d’identità e proferendo minacce riguardanti la sua incolumità in caso di eventuali, casuali incontri successivi. Non pago di tutte le condotte violente e minacciose assunte, il sig. Mangano sputava nei confronti del direttore di gara colpendolo al piede destro e subito dopo abbandonava gli spogliatoi; n.16 De Leo Alessandro – Prendeva inizialmente a calci nel costato un avversario giacente al suolo, calpestandolo con forza con i tacchetti delle calzature da gioco, per poi scagliarsi successivamente su un componente della panchina avversaria, che veniva colpito al volto con schiaffi e pugni, provocandogli forte dolore e numerose escoriazioni. In aggiunta a ciò il sig. De Leo sollecitava parimenti gli spettatori ad entrare sul terreno di gioco al fine di concorrere alle aggressioni in corso. Accertato che in tutti i frangenti di cui sopra è cenno il dirigente accompagnatore della società Fortitudo camaro, sig. Raffa Agostino, manteneva un atteggiamento del tutto omissivo, non prodigandosi in alcun modo perché si ripristinasse sul terreno di gioco la tranquillità che potesse consentire la prosecuzione dell’incontro; Preso atto che in aggiunta a tutti gli atti di violenza sopra analiticamente riferiti, una persona non meglio identificata, che indossava un giubbotto riportante lo stemma della società Fortitudo camaro, entrava arbitrariamente sul terreno di gioco colpendo ripetutamente al volto con pugni un componente della panchina della società ospitata, che riportava conseguenzialmente forte dolore e diverse escoriazioni. Il predetto individuo inoltre spingeva in terra un avversario colpendolo ripetutamente con calci in testa e all’addome, aizzando tutti gli astanti ad entrare sul terreno di gioco con l’ovvio intento di partecipare attivamente alla violenta rissa in corso; Preso atto che pur presumendosi una reazione posta in essere per fronteggiare le aggressioni subite, il n.5 Bonvegna Cristian e il n.7 Carnabuci Simone, entrambi della società Agostiniana calcio, si scagliavano a loro volta contro l’individuo di cui al precedente capoverso, facendolo cadere a terra e prendendolo a calci in testa e nel costato; Accertato altresì che circa una sessantina di persone che assistevano alla partita, individuati dall’arbitro come tifosi della società Fortitudo Camaro, entrva sul terreno di gioco, prendendo parte attiva alla rissa già accesasi, non mancando di partecipare attivamente con minacce, calci, pugni e spinte; Considerato che in tale ultima circostanza, una di tali persone si avvicinava al direttore di gara, al quale proferiva offese particolarmente gravi, accompagnate da minacce riguardanti il pregiudizio della sua incolumità; Atteso che, tenuto conto dell’incontrollabile clima violento instauratosi e dell’impossibilità di proseguire la gara, obiettivamente pregiudicata dalle numerose espulsioni che si sarebbero dovute comminare a carico dei tesserati della società Fortitudo Camaro e che avrebbero comportato l’insufficienza del numero di calciatori che consentisse la protrazione dell’incontro, l’arbitro decideva di decretare la sospensione rientrando negli spogliatoi. Considerato che l’arbitro poteva solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine procedere alle varie formalità di fine gara, potendo abbandonare il terreno di gioco senza alcuna conseguenza; Atteso che la particolare gravità delle condotte poste in essere e sopra dettagliatamente esplicitate merita una adeguata sanzione sotto tutti i profili, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento della gara, che non può essere in alcun modo messa a repentaglio da atteggiamenti violenti a danno di calciatori che o dirigenti delle società che partecipano ai campionati delle diverse categorie;

Delibera: a. assegnare la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3 alla società Fortitudo Camaro; b. irrogare le seguenti sanzioni, distintamente indicate per le due società:

Società Fortitudo Camaro – Ammenda di euro 700,00 per reiterata condotta violenta dei propri tesserati e dei propri sostenitori, per il mancato approntamento del servizio di ordine pubblico, per non avere provveduto alla chiusura dei cancelli che consentono l’ingresso sul terreno di gioco e per non avere garantito alcuna assistenza all’atto della sospensione della gara all’arbitro, nel cui spogliatoio penetrava, con circostanze sopra riferite il tesserato Mangano Giacomo; – Ai sensi dell’articolo 18 C.G.S. comma 1 –lettera d, la società dovrà disputare le prossime tre gare interne a porte chiuse;

– Inibire per lo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla FIGC il dirigente sig. Raffa Costantino fino al 30/06/2014; – Inibire per lo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla FIGC il dirigente sig. Panebianco Antonino fino al 30/06/2014;

– Squalificare per n.8 gare il calciatore Crisafulli Giuseppe; – Squalificare per n.8 gare il calciatore Floresta Carmelo; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore Mangano Francesco; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore Bengala Giuseppe; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore Carbonaro Mauro; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore Cocivera Dario; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore Galtieri Mirko; – Squalificare fino al 30/06/2014 il calciatore De Leo Alessandro; – Squalificare fino al 31/12/2014 il calciatore Mangano Giacomo;

Società Agostiniana Calcio – Squalificare per n.8 gare il calciatore Bonvegna Cristian; – Squalificare per n.8 gare il calciatore Carnabuci Simone.

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