Entro il prossimo 27 dicembre 2010 si deve versare l’IVA 2010, per il periodo d’imposta successivo al 2010, per un importo pari all’88% dell’IVA relativa all’ultimo trimestre o mese precedente. Detto pagamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, e laddove risultassero dei crediti IVA, sarà possibile utilizzare gli stessi in compensazione. Sono tenuti a versare l’acconto IVA i contribuenti che effettuano: a) liquidazioni e versamenti mensili ex articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; b) liquidazioni e versamenti trimestrali ex articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e articolo, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento alle modalità di versamento si ricorda che l’acconto IVA deve essere versato solo se l’importo è uguale o superiore ad € 103,29; inoltre l’acconto IVA non può essere rateizzato I codici tributo da utilizzare sono: 6013, per i contribuenti mensili; 6035, per i contribuenti trimestrali. Si ricorda, infine, ai fini della determinazione dell’acconto, per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione, non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.